Art. 864
Distintivo d'onore per feriti in servizio
1. I militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza
che hanno riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per
fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con
esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per
le quali non e' stato concesso il distintivo di onore per i mutilati
di cui all'articolo 862, possono essere autorizzati a fregiarsi di
uno speciale distintivo conforme al modello depositato negli archivi
di Stato.
2. Il distintivo d'onore di cui al comma 1 puo' essere concesso piu'
volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali
le ferite o le lesioni sono state riportate.

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